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Inarcassa, abolito il contributo minimo soggettivo per i redditi bassi

 

Abolito il contributo minimo soggettivo Inarcassa per i professionisti che pensano di dichiarare nel 2014 un reddito inferiore a 15.690 euro. E oggi non è l’1 aprile!!!

Ad informare i professionisti di questa decisione è proprio un comunicato di Inarcassa che, sentendosi probabilmente accerchiata dal malcontento montato negli ultimi mesi, ha deciso di fare un passo avanti a favore degli iscritti, modificando il Regolamento Generale di Previdenza (con la preventiva approvazione dei ministeri vigilanti) e rispondendo (almeno in piccola parte) alle difficoltà dei tanti professionisti che da anni subiscono gli effetti di una congiuntura economica che definire negativa è pressoché limitativo.

Entrando nel dettaglio, i professionisti iscritti ad Inarcassa che pensano di dichiarare un reddito 2014 inferiore a 15.690 euro, già quest’anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto.

“Un altro importante passo avanti a favore dei nostri architetti e ingegneri con i redditi più bassi, per sostenerli in questo momento di crisi della professione”. Questo il commento del Presidente di Inarcassa, Paola Muratorio, che espresso la propria soddisfazione per l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti delle modifiche al Regolamento Generale di Previdenza della Cassa.

Le modifiche apportate al Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, consentiranno una deroga per un massimo 5 anni (anche non consecutivi) all’obbligo della contribuzione minima soggettiva a chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo (15.690 euro). L’agevolazione entra in vigore sin dal reddito 2014 e, quindi, i professionisti già quest’anno possono non versare il contributo soggettivo minimo e pagare, a dicembre 2015, il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto. Dalla misura sono esclusi i pensionati e i giovani professionisti, che già oggi versano importi ridotti e possono comunque contare sull’accredito del periodo assicurativo intero.

Il comunicato Inarcassa sottolinea, però, che “L’anzianità utile alla pensione sarà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato nell’anno ma, poiché contribuire poco significa godere di una minore pensione futura, si potranno integrare gli importi dovuti entro i cinque anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale completa”.

“Una modifica normativa ad alto contenuto sociale – ha sottolineato la Muratorio – che costituisce un’ulteriore opportunità di sostegno ai liberi professionisti associati alla Cassa e conferma la flessibilità degli strumenti che Inarcassa offre per una costruzione sempre più personalizzata del proprio percorso previdenziale“.

Sarà sufficiente questa misura per calmare gli animi dei liberi professionisti?Il nostro pensiero è che questa misura sia arrivata solo grazie al malcontento montato negli ultimi mesi e alle richieste di dimissioni dell’Arch. Paola Muratorio da Presidente Inarcassa. A pensar male si fa peccato, ma spesso…

Riportiamo di seguito le altre principali misure approvate e riassunte dal delegato Inarcassa degli Architetti di Palermo Emanuele Nicosia.

Niente sanzioni per la rata dei minimi 2014 scaduta a febbraio
Il ritardo o il mancato pagamento delle rate intermedie della rateazione dei minimi 2014: febbraio, aprile, agosto e ottobre non comporta sanzioni ed interessi. Le rate di febbraio ed aprile possono essere pagate entro il 30 giugno e quelle di agosto ed ottobre entro il 31 dicembre senza ulteriori aggravi.

La domanda di pensione va presentata due mesi prima della maturazione del diritto
La domanda di pensione ad Inarcassa può essere inoltrata massimo 60 giorni prima della maturazione dei requisiti.
Per istruire le domande sono infatti necessari dati e documenti aggiornati, la cui produzione sei mesi prima costringe a doppi ed inutili controlli. Non cambia la decorrenza delle prestazioni, che rimane stabilita, secondo la tipologia, nei termini già noti previsti dal Regolamento Generale di Previdenza.

Fatturazione elettronica
Con il decreto n. 55 del 3 aprile 2013 si è dato attuazione all’art. 1 c. 209 della L.244 del 24 dicembre 2007 ponendo il viaall’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni. Si parte con le Amministrazioni centrali, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di Previdenza e assistenza sociale (tra i quali Inarcassa). Il resto della PA ha 12 mesi in più per adeguarsi. In sostanza, a partire dal 6 giugno prossimo, i fornitori di beni e servizi, anche professionali, dovranno emettere in formato elettronico le proprie fatture (note, parcelle e simili) curandone la trasmissione, l’archiviazione e la conservazione nello stesso formato. Per le Pubbliche Amministrazioni scatta il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. A partire dal 6 settembre 2014 le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere a pagamenti, anche parziali, in assenza di fattura elettronica.

Bollettini solo on line
Tutti i bollettini M.AV. per i versamenti a Inarcassa non saranno inviati per posta dalla Banca Popolare di Sondrio, ma sono messi a disposizione degli associati in formato elettronico su Inarcassa On line, accompagnati da una e-mail di avviso. Per visualizzare e stampare il bollettino, basta entrare nella propria area riservata su Inarcassa On line e selezionare la voce “Gestione M.AV.”. Il pagamento può essere effettuato direttamente on line tramite Inarcassa Card, oppure presso qualsiasi sportello bancario senza alcun costo a carico. L’applicativo della “Gestione M.AV.” permette inoltre di visualizzare tutti gli eventuali bollettini emessi nel corso dell’anno per versamenti relativi ad altri pagamenti non ancora effettuati. Per chi ha poca confidenza con internet è disponibile sul sito www.inarcassa.it un tutorial, nella pagina dedicata ai servizi telematici. Ti raccomando di tenere aggiornati (o di inserire se mancanti) – sempre tramite le funzioni su Inarcassa On line – i recapiti di posta elettronica sia ordinaria che certificata (PEC), entrambi indispensabili per ricevere le comunicazioni di Inarcassa.

Sana la posizione con il ravvedimento operoso
L’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate ha trasmesso i dati reddituali relativi agli anni 2009-2010-2011. Dal prossimo mese si provvederà quindi all’incrocio dei dati con quelli in possesso della Cassa. Verifica la tua posizione tramite l’estratto conto consultabile on line e, se necessario, sana eventuali irregolarità (dichiarazione omessa o errata, versamento contributi) anche usufruendo del Ravvedimento Operoso che abbatte le sanzioni del 70%.

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2012 al 30/04/14
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, lo scorso 19 novembre – di consentire che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2012, previsto per il 31/12/2013, possa essere versato entro il 30/04/2014 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/13) alla data effettiva del versamento. Chi vorrà usufruire di questa facilitazione, potrà semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2012 su Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente non oltre il 30 aprile 2014. Il versamento entro il termine indicato non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2014 in scadenza a fine giugno, o insieme a uno dei pagamenti successivi.
L’opzione per il posticipo non è esercitabile dagli associati che abbiano già ottenuto la rateazione del conguagliograzie alle agevolazioni contributive 2013. Ricordiamo inoltre che il ritardo del versamento, anche di un solo giorno, rispetto al termine del 30/04/2014 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dal 1/01/2014 al momento del pagamento.

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